Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Riferimenti normativi

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Documenti

Sanzioni

Accertamento per omesso/parziale versamento:
In caso di ritardato od omesso pagamento Tari, il Comune di Quagliuzzo, ai sensi del vigente regolamento Tari, provvede a notificare al contribuente, via pec, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.

• in caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

Accertamento per omessa/infedele dichiarazione:

In caso di omessa/infedele dichiarazione ai fini Tari, il Comune di Quagliuzzo, ai sensi del vigente regolamento Tari, provvede a notificare al contribuente, via pec, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.

• in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00;

• in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00;

Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura
stabilita dagli art. 16 -17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione ridotta e degli interessi.


Relativamente agli interessi
:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, applicando il tasso di interesse legale vigente 



Ultimo aggiornamento pagina: 11/06/2024 17:47:49

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