Entro 60 giorni l'ufficio competente procede alla verifica della SCIA, delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate e, in caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Decorso il termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l'impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta "pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale". Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall'invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l'autocertificazione non è falsa.